Nella Delibera n. 617 dell’8 giugno 2016 dell’Anac, viene presentata un’istanza, congiuntamente, da una stazione appaltante e una Srl ai sensi dell’art. 211, comma 1, del Dlgs. n. 50/16, con la quale le parti chiedono un parere circa la legittimità dell’attivazione del “soccorso istruttorio”, con conseguente applicazione della relativa sanzione pecuniaria, all’ipotesi di omessa produzione della dichiarazione con cui l’operatore economico avrebbe dovuto autocertificare il possesso dei requisiti relativi alla progettazione, secondo le modalità alternativamente previste dal disciplinare di gara. L’Anac afferma che è legittima l’attivazione del “soccorso istruttorio” con applicazione della relativa sanzione nell’ipotesi di omessa produzione della dichiarazione, a cura del legale rappresentante dell’Impresa concorrente, circa il possesso dei requisiti di capacità progettuale ai sensi dell’art. 53, comma 3, del Dlgs. n. 163/06.






