Tar Lazio, Sentenza n. 18000 del 17 ottobre 2024
Nella questione in esame, la controversia riguarda la possibilità di applicare il “soccorso istruttorio” o “soccorso processuale” agli elementi dell’offerta tecnica.
I Giudici chiariscono che il “soccorso istruttorio” o “soccorso processuale” non può essere ammesso per correggere o integrare gli elementi dell’offerta tecnica, tranne nel caso in cui vi sia un errore materiale evidente, che possa essere rettificato d’ufficio senza l’ausilio di elementi esterni. In base all’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, come interpretato dal Consiglio di Stato (con Sentenza n. 7870/2023), possiamo distinguere tra diverse tipologie di “soccorso”:
– “soccorso integrativo” o “soccorso completivo” ex art. 101, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 36/2023: consente di recuperare carenze nella documentazione amministrativa, escluse le parti riguardanti l’offerta tecnica o economica. Tali documenti possono essere acquisiti dalla Stazione appaltante, ad esempio tramite accesso al fascicolo virtuale dell’Operatore economico;
– “soccorso sanante” ex art. 101, comma 1, lett. b): permette di correggere omissioni o inesattezze nella documentazione amministrativa, ma non di recuperare documenti che dovrebbero essere già allegati e che potrebbero rimettere in gioco domande inammissibili;
– “soccorso istruttorio in sensi stretto” (comma 3): consente alla Stazione appaltante di chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta per eliminare eventuali ambiguità, purché non vengano apportate modifiche al contenuto dell’offerta stessa, nel rispetto del Principio di parità di trattamento;
– “soccorso correttivo” (comma 4): permette al concorrente di correggere errori materiali presenti nell’offerta fino all’apertura delle offerte, purché siano rispettati i limiti dell’anonimato e dell’immodificabilità sostanziale.
Il nuovo “Codice dei Contratti pubblici” specifica che sono sanabili, con documenti di data certa presentati prima del termine di offerta, situazioni come la mancata presentazione della garanzia provvisoria o del contratto di avvalimento.
Nell’applicazione di questi Principi i Giudici hanno respinto i motivi del ricorso, ritenendo che il Consorzio ricorrente avesse allegato tardivamente le certificazioni necessarie per ottenere il punteggio premiale. In particolare, la certificazione relativa alla “parità di genere” è stata prodotta solo in sede processuale, violando così le regole del Disciplinare di gara. Il “soccorso istruttorio” non è stato ammesso, poiché l’integrazione della documentazione relativa all’offerta tecnica avrebbe violato il Principio di par condicio. In conclusione, non è possibile ricorrere al “soccorso istruttorio” o “soccorso processuale” per sanare carenze nell’offerta tecnica, a meno che non si tratti di errori materiali evidenti, come ribadito dalla giurisprudenza consolidata.






