Delibera n. 296 del 17 giugno 2024
Nel caso in trattazione, viene richiesto un parere sulla procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di facilitazione digitale” per il periodo 1° maggio 2024-31 dicembre 2025. In particolare, la parte istante solleva una doglianza in merito alla presunta illegittima esclusione disposta a suo carico a causa del mancato possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica e professionale previsti dal Disciplinare di gara. L’Operatore economico evidenzia che la Stazione appaltante non ha consentito l’attivazione dello strumento del “soccorso istruttorio”, che avrebbe permesso di integrare o chiarire la documentazione prodotta a comprova delle esperienze pregresse, che esso ritiene coerente con quanto richiesto dal Comune. L’Anac chiarisce che, nelle procedure per l’affidamento di servizi, il concorrente non può modificare l’elenco dei servizi analoghi indicati tramite la procedura del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 101, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 36/2023, se emerge in modo inequivocabile, per la Stazione appaltante, che l’esperienza maturata dall’impresa riguarda un settore diverso da quello oggetto dell’appalto nel periodo preso a riferimento dal bando di gara. La valutazione dell’analogia tra i servizi presentati per dimostrare i requisiti di capacità tecnica e quelli oggetto dell’affidamento è discrezionale da parte della Stazione appaltante e può essere contestata solo in caso di manifesta illogicità, irrazionalità, incongruenza o palese travisamento dei fatti.