“Soccorso istruttorio”: possibile se la firma dell’offerta è incompleta

“Soccorso istruttorio”: possibile se la firma dell’offerta è incompleta

Nella Sentenza n. 34 del 22 gennaio 2019 del Tar Sardegna, i Giudici affermano che il difetto parziale della sottoscrizione delle offerte non costituisce un vizio da determinare l’esclusione del concorrente. Il difetto parziale di sottoscrizione deve considerarsi suscettibile di sanatoria mediante “soccorso istruttorio” e, come tale, non costituisce causa di immediata esclusione del concorrente interessato. Al riguardo, i Giudici richiamano l’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/2016, a mente del quale “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di ‘soccorso istruttorio’ di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stesse”. Orbene, la vicenda in esame non integra alcune delle ipotesi in cui il “soccorso istruttorio” è vietato dalla legge. Quindi, l’offerta recante la sottoscrizione di uno solo degli Amministratori deve essere correttamente inquadrata, non già tra le ipotesi di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì nella meno grave fattispecie di “non corretta spendita del potere rappresentativo”, la quale “opera sul piano della efficacia e non su quello della validità”. A ciò consegue, proprio perché si è in presenza di mera incompletezza della sottoscrizione, che la stessa “non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta un’incertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui all’art. 46, comma 1-bis, del Dlgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il ‘soccorso istruttorio’ e non idoneo a cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva”.


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