Corte dei conti Piemonte, Sentenza n. 14 del 6 febbraio 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata la Sezione, in materia di termini di riversamento dai Concessionari, sottolinea in via di principio che, in virtù dell’assenza di un termine convenzionale di riversamento ma non potendosi comunque in fattispecie similari ammettere un termine ad libitum del concessionario (e peraltro, attesa la riferita non applicabilità dell’art. 227 del Rd. n. 827/1924, in considerazione della concreta fattispecie), la giurisprudenza ha fatto riferimento, per analogia, alla cadenza quindicinale prevista dall’art. 181, comma 3, del Dlgs. n. 267/2000, la quale, seppur dettata per gli incaricati interni, è ritenuta applicabile anche a quelli esterni.
Secondo la Sezione, in alternativa e ancor più pertinentemente, si deve considerare il termine di 10 giorni previsto dall’art. 22 del Dlgs. n. 112/1999, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 193/2001, nonché dal Decreto di attuazione del Mef 2 novembre 2005, il quale termine, in mancanza di disposizioni convenzionali, deve applicarsi quantomeno ai sensi dell’art. 1374 del Cc.







