Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia, Sentenza n. 445 del 3 luglio 2024
Nel caso in analisi, i Giudici hanno stabilito quando è necessaria la sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del Progettista. In generale, confermano che tale sottoscrizione è obbligatoria per gli appalti che includono, sia l’esecuzione di lavori pubblici, sia la relativa progettazione. Questo perché la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente esprime l’impegno assunto in merito agli obblighi derivanti dall’offerta stessa, garantendo la serietà e la vincolatività della proposta. La sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un Progettista qualificato e abilitato certifica la conformità dei contenuti migliorativi e innovativi dell’offerta rispetto al Progetto esecutivo della gara, conformità che solo un Professionista abilitato può attestare. Pertanto, in mancanza della sottoscrizione del Progettista, l’offerta tecnica non può essere considerata valida, soprattutto se il Progetto proposto differisce anche solo parzialmente da quello della Stazione appaltante. In tali casi, la concorrente deve essere esclusa dalla procedura, almeno quando la lex specialis lo prevede espressamente, e non è possibile ricorrere al “soccorso istruttorio” per ovviare a questa carenza.