Spesa di personale: calcolo del risparmio di spesa percentuale per il turn over

Nella Delibera n. 71 del 15 marzo 2017 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere sulle corrette modalità di determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto dal Legislatore al fine di consentire all’Ente Locale di assumere personale.

Nello specifico, l’Ente ha chiesto se sia corretto non conteggiare quei costi che non sono risparmi, come ad esempio la retribuzione individuale di anzianità (Ria) oppure i valori delle progressioni orizzontali economiche che tornano nella disponibilità del “Fondo”.

La Sezione rileva come non sia possibile enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto per consentire all’Ente Locale di assumere personale, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento.

Dunque, la percentuale in esame deve essere calcolata, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato art. 1, comma 557.