Nella Delibera n. 38 del 12 aprile 2017 della Corte dei conti Liguria, viene chiesto un parere riguardante la spesa del personale, ed in particolare se la percentuale di riduzione del “Fondo” (relativa al personale cessato e ottenuta con il metodo della semisomma confrontando la media dei dipendenti dell’anno 2016 con quella risultante nel 2015) vada operata direttamente sul totale delle risorse stabili costituite oppure utilizzandola formula di calcolo suggerita dall’Aran e contenuta nel c.d.“kit Excel”.
La Sezione rileva che, con riferimento alla Contrattazione integrativa,è stata introdotta con l’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15, una nuova misura di contenimento della spesa che, in parte, riproduce la medesima disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, convertito dalla Legge n. 122/10.La norma richiamata dispone che ,“nelle more dell’adozione dei Decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge n. 124/15, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1°gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.
Pertanto, a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla Contrattazione integrativa non può superare il corrispondente ammontare relativo all’anno 2015 e deve essere ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.La Sezione ritiene corretto l’esempio di calcolo offerto dallo schema Excel in quanto ripropone il disposto normativo che prevede una concorrente riduzione.Difatti, gli Enti dapprima devono calcolare il “Fondo per le risorse della contrattazione integrativa” secondo quanto disposto dalle norme della Contrattazione collettiva. L’ammontare ottenuto, non potendo superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, qualora superiore, deve essere conseguentemente ridotto. Successivamente, l’ammontare del “Fondo” deve essere ridotto in base alla percentuale relativa alle cessazioni di personale, percentuale che può essere determinata con il metodo disposto dalla Ragioneria generale dello Stato con le Circolari n. 12/11 e n. 16/12 (relative all’applicazione dell’art. 9, comma 2-bis,del Dl. n. 78/10) e n. 12/16 (concernente l’applicazione dell’art. 1, comma 236, della “Legge di stabilità 2016”).
Resta fermo che, qualora l’Ente per il calcolo della riduzione relativa alle cessazioni intenda avvalersi del metodo individuato dalla Corte dei conti Lombardia con la Deliberazione n. 324/11 riferita all’allora vigente art. 9, comma 2-bis, del Dl. n. 78/10, la scheda Excel dovrà subire i necessari adattamenti.