Spesa in conto capitale: possibilità di esclusione della spesa dal computo ai fini della disciplina del Patto di stabilità interno

Nella Delibera n. 266 del 26 novembre 2014 della Corte dei conti Piemonte, un Sindaco ha rivolto una richiesta di parere in ordine ad una questione inerente a spesa allocata al titolo II rubricata “Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona – Acquisizione immobili – Trasferimenti di capitale” per un importo di Euro 195.771,73 in conto residui dell’anno 2002. L’Ente espone il fatto che la predetta somma, derivante da alienazione di immobili, risulta da Deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio con le quali l’Amministrazione si era assunta l’impegno di compartecipare alle spese di ristrutturazione ed ampliamento di una casa di riposo,lavori effettivamente avviati nel corso dell’anno 2012. Il Sindaco domanda quindi se, riferendosi a somma incassata nel 2002 e spesa risultante dal conto residui 2002 sia possibile, al fine di far fronte al debito in questione, sottrarlo dal computo del Patto di stabilità interno. La Sezione osserva che, a decorrere dall’esercizio 2013, sono assoggettati al Patto di stabilità interno anche i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti (fascia nella quale è ricompreso il Comune in questione), come disposto dall’art. 31, comma 1 della Legge n. 183/11. Anche per l’anno 2014 l’obiettivoprogrammaticodaassegnare a ciascun Ente è rappresentato dal saldo finanziariotraleentrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ovvero assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti. Ai fini del concorso di ogni Ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è stato ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dall’art. 31, commi 2 e 6 della Legge n. 183/11, come modificati, dall’articolo unico, commi 432 e 431 della Legge n. 228/12. Quanto alla nuova disciplina per il 2014 (Legge n. 147/13) è inoltre stato previsto l’aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell’obiettivodelPattodistabilità interno, individuata nella mediadegliimpegnidipartecorrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo deltriennio2007-2009. L’art. 31 dai commi 7 sino al 16 della Legge n. 183/11 ripropone l’esclusione dal saldo, valido ai fini del Patto di stabilità interno, di una serie di specifiche tipologie di entrate e di spese, essenzialmente già previste in previgenti testi normativi. A tali esclusioni se ne aggiungono ulteriori introdotte dall’art. 2, comma 6, del Dl. n. 74/12, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/12, nonché dall’art. 1, comma 283, della Legge n. 228/12 2013. L’art. 31, comma 17, ha abrogato tutte le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno precedenti alla Legge n. 183/11 e non previste espressamente dall’articolo in questione. Pertanto, ne conseguechenonsonoconsentiteesclusionidalPattodi stabilità interno di entrate o di spese diverse daquellepreviste dalle norme sopra richiamate,atteso che ogni esclusione richiede unospecificointerventolegislativochesifacciacaricodi rinvenire leadeguaterisorse compensativeasalvaguardiadegli equilibri di finanza pubblica.Del resto, la Sezione evidenzia che le Sezioni Riunite con la Delibera n. 6/11, hanno affermato che la disciplina legislativa relativa al Patto di stabilità interno rientra fra le disposizioni di coordinamento della finanza pubblica ed è applicativa di principi diretti a favorire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea ed è pertanto norma di stretta interpretazione che definisce in modo univoco quali siano le voci che devono essere utilizzate per effettuare il calcolo dell’obbiettivo che ciascun Ente Locale deve raggiungere.In materia di esclusioni dal Patto di stabilità interno vige dunque il principio di tassatività. Per completezza, viene tuttavia ricordato dalla Sezione che per l’anno 2014 è stato previstounallentamentodel Patto di stabilità interno per complessivi 1.500milionidiEuro, conseguito mediante l’esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di Euro, dei pagamenti in conto capitaledasostenere nel primo semestre dell’anno 2014 e l’esclusione, per un importo massimo di 500 milioni di Euro, dei pagamenti chesarannosostenuti per estinguere debiti in conto capitale maturati al 31 dicembre 2012. In particolare quanto alla esclusionedei pagamenti in conto capitale per 1.000 milionidi Eurol’art. 1, comma 535, della Legge n. 147/13 ha introdotto, dopo l’art. 31, comma 9, della Legge n.183/11, il comma 9-bis che ha dispostol’esclusione, dal saldo finanziario valido aifini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di Euro, di cui 850milioni di Euro ai Comuni e 150 milioni di Euro alle Province, dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle Province e dai Comuni.In particolare, il comma9-bisstabiliscechegliEntiLocali utilizzano gli spazi finanziari di cuialcomma535,nonché gli ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in questione, esclusivamente per pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante ilmonitoraggio di cui all’art. 31, comma 19, entroiltermine perentorio ivi previsto. Pertanto i pagamenti in conto capitale che sono avvenuti ovvero che avverranno nel secondo semestre non possono essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari. Quanto alla esclusione perunimporto massimo di 500 milioni di Europer debiti di parte capitale già maturati al 31 dicembre 2012 va osservato che, ai sensi dell’art. 1, commi 546 e 547 della Legge n. 147/13, i Comuni interessati avrebbero dovuto indicare in via telematica, entro il 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari richiesti al Mef per le conseguenti ripartizioni. In esito alle richieste il Ministero ha provveduto alla distribuzione degli spazi con Decreto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 17785/14 con cui ha assegnato, tra l’altro, al Comune in questione uno spazio finanziario per Euro 92.000. Conseguentemente, sotto tale profilo, il Comune può procedere al pagamento dei debiti con le dette caratteristiche, escludendoli dal computo del Patto, esclusivamente entro il limite dello spazio concesso. E’ rimessa dunque all’Amministrazione comunale l’assunzione delle conseguenti decisioni in coerenza con la vigente disciplina legislativa.
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