Nella Delibera n. 144 del 19 dicembre 2016 della Corte dei conti Sardegna, un Sindaco ha richiesto un parere in merito all’applicabilità, a 3 dipendenti pubblici comunali con funzioni di Addetti stampa, delle previsioni di cui all’art.71, comma 2, della Lr. n. 2/16, il quale dispone che “la Città metropolitana, le Città medie e le Province ove siano già istituiti Uffici stampa, applicano ai loro componenti il Contratto nazionale giornalistico nella sua interezza tenendo conto comunque, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego”.
La Sezione chiarisce che, a prescindere dalla fonte che regola il rapporto contrattuale e i suoi profili economici, la disposizione dell’art.71, comma 2, della Lr. n. 2/16, non può far venir meno il rilievo della spesa conseguente all’applicazione di tale norma sotto il profilo della contabilità pubblica. Pertanto, la spesa sostenuta per gli Addetti stampa dipendenti delle Amministrazioni pubbliche soggiace ai limiti di contenimento previsti dall’ordinamento, costituenti vincoli di finanza pubblica per gli Enti Locali in quanto principi di coordinamento finanziario, primo fra tutti il limite di cui all’art.1, comma 557, della Legge n. 296/06. In tal senso, peraltro, si esprime la stessa disposizione in esame, la quale impone espressamente di tener conto, nella determinazione dei trattamenti economici e di missione, delle disposizioni di contenimento della spesa riguardanti il personale del pubblico impiego.




