Spese di rappresentanza: illegittimo ricomprendervi la quota per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti del Direttore del notiziario comunale

Nella Delibera n. 362 del 28 ottobre 2015 della Corte dei conti Lombardia, la Sezione afferma che non rientrano tra le spese di rappresentanza dell’Ente la tassa d’iscrizione all’Albo dei Giornalisti e le relative imposte legate alla pubblicazione di un notiziario comunale, la cui finalità è quella di favorire la piena conoscenza dell’attività dell’Amministrazione verso la cittadinanza.
In particolare, la Sezione rileva l’impossibilità di ritenere spesa propriamente dell’Ente quella concernente l’iscrizione all’Albo dei giornalisti del Direttore del periodico e rileva altresì l’erroneità dell’imputazione delle spese relative al cambio di denominazione della testata, dato che queste ultime non sono in definitiva finalizzate ad apportare i vantaggi che l’Ente trae dall’essere conosciuto, ma si sostanziano in obbligazioni tributarie strumentali all’attuazione di una scelta amministrativa inerente all’ambito della comunicazione istituzionale.
Pertanto, la Sezione dichiara la non conformità a legge delle suddette spese di rappresentanza sostenute dal Comune in questione, nel corso dell’esercizio finanziario 2014, e invita l’Amministrazione comunale al recupero di tutte le somme erroneamente sostenute per il pagamento della tassa di iscrizione annuale all’Albo dei Giornalisti.
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