La Delibera n. 19 del 13 febbraio 2015 della Corte dei conti Abruzzo riguarda le corrette modalità di contabilizzazione dei costi sostenuti dai Gruppi consiliari in forza dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con agenzie interinali. In particolare, il quesito concerne la possibilità di suddividere il corrispettivo dovuto all’Agenzia interinale in 2 componenti: la prima, relativa agli oneri retributivi e previdenziali della forza lavoro impiegata, da registrare tra le spese per il personale; la seconda, corrispondente all’aggio dell’Agenzia interinale, da iscrivere invece tra le spese di funzionamento.
La Sezione rileva che, in coerenza con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, è corretto affermare che i Gruppi consiliari, nella redazione dei rendiconti, contabilizzino i corrispettivi erogati alle Agenzie di somministrazione mantenendo separate le 2 componenti. In particolare, la quota relativa al rimborso degli oneri retributivi e contributivi dovrà incidere sui fondi trasferiti per spese di personale ed essere contabilizzata, per natura, nelle voci 1 (Spese per il personale sostenute dal gruppo) e 2 (Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale). Diversamente la quota relativa alla remunerazione della prestazione professionale dell’agenzia di somministrazione costituirà una spesa di funzionamento da registrare, insieme alle altre prestazioni di servizi, nella voce 6 (Spese consulenze, studi e incarichi). Infine, la Sezione precisa che le considerazioni svolte in merito alle modalità di contabilizzazione non si pongono in contrasto con gli orientamenti espressi dalla Corte dei conti in merito al rispetto dei limiti vigenti per le spese di personale degli Enti Locali. Infatti, per tale diversa finalità indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate, tutti gli oneri sostenuti dagli Enti in relazione ai contratti di somministrazione di manodopera devono confluire nell’aggregato “spese di personale” da prendere a riferimento per la verifica del rispetto dei relativi limiti di legge.




