Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ha pubblicato sul proprio sito istituzione il Dm. 20 febbraio 2015, che apporta una modifica al precedente Decreto Mef del 23 gennaio 2015 in materia di “split payment”. Il Decreto, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, agevola i rimborsi ai fornitori, in quanto consente che questi vengano erogati in via prioritaria anche in assenza delle 3 condizioni previste dall’art. 2 del Decreto Mef 22 marzo 2007. La rimozione dell’inciso che richiamava il citato Dm. 22 marzo 2007 implica che, ai fini di ottenere la liquidazione dei rimborsi Iva da “split payment”, ai contribuenti non sia più richiesta la compresenza delle seguenti condizioni:
- esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000 Euro in caso di richiesta di rimborso annuale ed a 3.000 Euro in caso di richiesta di rimborso triennale;
- eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Le disposizioni introdotte dal correttivo troveranno applicazione già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2015.




