Stazioni appaltanti e Centrali di committenza: qualificazione con riserva

Delibera n. 279 del 5 giugno 2024

Nel caso in esame, il responsabile di una Unione montana ha evidenziato la necessità di qualificare l’Unione ai sensi dell’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, per il Settore “Lavori”. Ciò è dovuto alla previsione che, nel biennio 2024-2026, l’Unione dovrà appaltare opere, per conto dei Comuni membri, di importo anche superiore alla soglia di rilevanza europea, che richiedono il livello di qualificazione “L1”. L’Anac sottolinea che, in base all’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, ha la facoltà di stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva. Questa misura è finalizzata a consentire alla Stazione appaltante e alla Centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, è un istituto speciale rispetto all’iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ed ha effetto per la durata indicata nell’atto dell’Autorità. L’Autorità stabilisce i termini e la durata della suddetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso esaminato.

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