Delibera n. 230 dell’8 maggio 2024
Nella casistica in esame, il Responsabile dell’Ausa (Anagrafe unica delle Stazioni appaltanti) di un Comune ha richiesto l’iscrizione con riserva per il solo Settore Lavori del Comune, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, dichiarando di non poter conseguire il punteggio utile per la qualificazione per lavori a causa del mancato svolgimento di gare di importo superiore a Euro 500.000 nel quinquennio 2018-2022. L’Anac rileva che, in base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, l’Autorità ha la facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva. Questa misura è finalizzata a consentire alla Stazione appaltante e alla Centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del Dlgs. n. 36/2023, è un istituto speciale rispetto all’iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell’Atto dell’Autorità. L’Autorità stabilisce i termini e la durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.