Straordinari P.A. il trattamento economico fissato dal Ccnl. non può essere incrementato in assenza di specifica deroga normativa

Nella Delibera n. 30 dell’11 febbraio 2016 della Corte dei conti Puglia, la Sezione afferma che in relazione ad attività lavorative co­mun­que con­nes­se ai fini isti­tu­zio­na­li, uni­ta­ria­men­te con­si­de­ra­ti, del­l’Am­mi­ni­stra­zio­ne Pub­bli­ca da cui l’im­pie­ga­to di­pen­de, anche in presenza di attività svolte oltre o fuori dall’ordinario orario di lavoro, il trattamento economico fissato in via esclusiva dalla contrattazione collettiva nazionale, in assenza di una specifica ed espressa deroga normativa, non può essere incrementato.

In presenza di una maggiore prestazione lavorativa è consentita la corresponsione di un trattamento accessorio, finanziato dall’apposito fondo previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, secondo le modalità stabilite dalla medesima contrattazione.

Corte dei conti Puglia – Delibera n. 30/2016