Delibera n. 278 del 5 giugno 2024
Una Società ha presentato un’Istanza di parere relativa alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di una porzione di un immobile. In particolare, l’Operatore economico istante contesta la presunta illegittima esclusione disposta a suo carico per non aver espressamente indicato nella propria offerta la volontà di ricorrere al subappalto necessario, essendo sprovvista del requisito di qualificazione Soa richiesto per la Categoria scorporabile OG11, Classifica I. L’Anac rileva che, data la diversa funzione assolta dal subappalto necessario rispetto a quello facoltativo, l’Operatore economico, sprovvisto dei requisiti per eseguire in proprio le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria, è tenuto a esprimere chiaramente e inequivocabilmente la volontà di ricorrere al subappalto necessario.






