L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 2 dell’8 gennaio 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della peculiare modalità di calcolo del “Superbonus” prevista dall’art. 119, comma 10–bis, del Dl. n. 347/2000, per le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.
Tale norma stabilisce che tali soggetti, che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli Interventi agevolabili su edifici di Categoria catastale “B/1”, “B/2” e “D/4”, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’art. 119) determinano il limite di spesa ammesso al “Superbonus” moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi).
Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati forniti, tra l’altro, con le Circolari n. 3/E e n. 13/E del 2023.
Come evidenziato nei citati Documenti di prassi, il comma 10-bis in commento è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro diurno integrato, Residenza sanitaria assistenziale, Poliambulatori, Servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
La disposizione riguarda pertanto nel rispetto di tutte le condizioni sopra elencate, gli Enti indicati nella norma che svolgono attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali. Tale ultima condizione si considera soddisfatta anche qualora le suddette prestazioni non vengano svolte congiuntamente come nel caso, ad esempio, di una Onlus, una OdV o una APS che svolge solo attività “assistenziali”.
Tale assunto è confermato dalla circostanza che tra gli immobili oggetto degli Interventi agevolabili tassativamente elencati nel citato comma 10-bis rientrano anche quelli di Categoria catastale “B/1”, adibiti a “collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme”.
Considerato inoltre che la norma fa riferimento allo svolgimento di “attività di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali”, l’Agenzia ha ritenuto che rientrino in tale ambito, ad esempio, anche le attività svolte dalle Onlus nei Settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, del Dlgs. n. 460/1997.
In assenza di specifiche indicazioni nella norma, è possibile inoltre applicare le disposizioni di cui al citato comma 10-bis anche nell’ipotesi in cui negli immobili di Categoria catastale “B/1”, “B/2” e “D/4” oggetto degli Interventi le Onlus svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 460/1997.
Inoltre, come chiarito con la citata Circolare n. 24/E del 2020, il “Superbonus” spetta in linea generale anche ai detentori dell’immobile oggetto degli Interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Il detentore inoltre deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Nella Circolare n. 23/E del 2022 è stato inoltre precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad una OdV di fruire del “Superbonus”, con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l’OdV detiene l’immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all’aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. Ciò in quanto il Sistema di protocollazione adottato dall’Ente proprietario consente di verificare se la predetta OdV abbia la disponibilità giuridica dell’immobile prima del sostenimento delle spese relative agli Interventi ammessi all’agevolazione.
Va tuttavia precisato che, ai fini dell’applicazione del citato comma 10-bis dell’art. 119, l’ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell’immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, deve considerarsi tassativa (vedasi Circolare n. 3/E del 2023).
Pertanto, l’Agenzia non ha ritenuto realizzato il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell’immobile nel caso in cui le Onlus, OdV e Aps sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie. In altri termini, tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma.
Sulla base di quanto precede, l’Agenzia ha ritenuto che tali soggetti possano usufruire del “Superbonus”, con l’applicazione del comma 10-bis dell’art. 119, del Dl. n. 34/2020 (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto di Interpello), per gli Interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito), nei quali svolge attività rientranti nei Settori dell’Assistenza sociale e sociosanitaria e della Assistenza sanitaria di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2, del Dlgs. n. 460/1997, attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 460/1997.
Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, non si potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis, ma tali soggetti potranno usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del “Superbonus” con le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis dell’art. 119 del “Decreto Rilancio”.




