È fissato al 31 gennaio 2020 il termine per l’iscrizione alla “Anagrafica operatori” di Arera da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ivi compresi i Comuni. Questo il dettato della Determinazione Arera n. 4/DRif/2019 del 18 dicembre 2019.
Con la precedente Determinazione n. 3/DRif/2019, Arera aveva avviato la raccolta dei dati, l’Autorità ha avviato una raccolta dati finalizzata all’acquisizione da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2018 svolgevano l’attività di raccolta rifiuti, trasporto e/o spazzamento delle strade, di informazioni in materia di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Tra tali soggetti non erano espressamente compresi quelli che effettuavano unicamente l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che nella maggior parte dei casi viene effettuata dai Comuni.
Quindi, come riportato nel “manuale d’uso” allegato alla Deliberazione sopra citata, la ”Anagrafica operatori” l’obbligo di iscrizione è stato esteso anche ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, nonché ai gestori, compresi i Comuni che operino in economia, dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione e agli Enti di governo degli Ambiti territoriali ottimali (Aato).
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
– svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti, di cui all’art. 184-ter, del Dlgs. n. 152/2006;
– svolgono esclusivamente operazioni di auto-compostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale.
Tale iscrizione è necessaria, secondo Arera, a:
a) individuare gli indicatori e gli standard di qualità garantiti dagli operatori per l’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti e verificare le relative modalità di applicazione, inclusa la gestione dei casi di mancato rispetto degli standard per cause imputabili al gestore;
b) verificare la diffusione delle Carte della qualità del servizio;
c) individuare eventuali relazioni tra il modello di organizzazione del servizio e la qualità effettivamente erogata dal gestore;
d) effettuare le valutazioni necessarie per regolare la qualità del servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
Per maggiori indicazioni in merito alle procedure da eseguire nelle fasi di iscrizione alla predetta “Anagrafica” si rinvia alla lettura integrale del Manuale d’uso allegato alla Deliberazione Arera n. 4/DRif/2019.




