Tari: ripartizione costi tra utenze domestiche e non domestiche

Nella Sentenza n. 5809 del 23 agosto 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che la Tari è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana ed è corrisposta in base a tariffa, per la cui commisurazione si deve tener conto dei criteri determinati dal Dpr. n. 158/1999. In particolare, la formazione della tariffa si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili, di ripartizione di questi variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche e del calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, per singole categorie di utenza, in base a formule e a coefficienti.

Inoltre, i Giudici rammentano che, in vista del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica, l’art. 1, commi 659 e 660, della Legge n. 147/2013 stabilisce che, al di là del metodo “normalizzato”, il Comune ha comunque il potere di introdurre “riduzioni tariffarie e esenzioni”, in parte già individuate dalla legge: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, e i “fabbricati rurali ad uso abitativo”.

Ne discende che, al di là del prescelto criterio di base del metodo normalizzato – dividere le utenze in domestiche e non domestiche e con coefficienti di produttività tra un minimo ed un massimo – il concreto esercizio della discrezionalità è positivamente orientato ad una ragionevole graduazione (mediante congrue ripartizioni tariffarie, ma anche mediante possibili riduzioni ed esenzioni), pur sempre in rapporto all’effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti.

Peraltro, deve tenersi conto della possibilità (normativamente prefigurata all’art. 4 del Dlgs. n. 158/1999 e coerente con la previsione di cui all’art. 49, comma 10 del Dlgs. n. 22/1997) di favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche, con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche, al di là del dato meramente proporzionale, come tale suscettibile di ampia ed elastica valorizzazione, dei costi non addebitati alle prime.