Nella Sentenza n. 486 del 21 luglio 2016 del Tar Lazio, i ricorrenti sono tutti soggetti che gestiscono, quali titolari di concessioni demaniali marittime, stabilimenti balneari. Con ricorso sono impugnate le Delibere approvate dal Consiglio comunale con le quali è stata disciplinata la Tari per l’anno 2014. In particolare essi, dopo aver premesso che le loro attività sono costituite da un chiosco adibito ad attività commerciale e un arenile, contestano la fissazione delle tariffe nella parte in cui ha determinato in Euro 1,56 per mq. la tariffa degli stabilimenti balneari. In sostanza, i ricorrenti lamentano il fatto che la tariffa stabilita per gli stabilimenti balneari non tiene conto della diversa attitudine alla produzione di rifiuti dell’arenile rispetto al chiosco e neppure del carattere stagionale delle attività ivi svolte.
Questa censura – sottolineano i Giudici laziali – non considera però che la valutazione di questi elementi è per così dire “insita” nel “metodo normalizzato”, nel senso che i coefficienti previsti dalle Tabelle allegate al Dpr. n. 158/98 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell’attività. Infatti, l’Ente è libero nella propria discrezionalità di scegliere il coefficiente per l’applicazione del “metodo normalizzato” purché si mantenga all’interno del range previsto dalle Tabelle allegate al Dpr. e, poiché i coefficienti scelti si collocano in un ambito intermedio, la Tariffa non sarebbe sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. Nel caso di specie, il Comune ha sottoposto al prelievo Tari il Concessionario dello specchio acqueo, applicandogli la tariffa prevista per “campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi”.




