Nella Sentenza n. 22 dell’8 febbraio 2018della Ctp Piacenza, la questione controversa in esame riguarda l’assoggettamento alla Tari degli agriturismi. I Giudici rilevano che, ai sensi dell’art. 14, comma 3 del Dl. n. 201/11 (istitutivo della Tares) e dell’art. 1, comma 641 della Legge n. 147/13 (istitutiva della Tari), sono soggetti al Tributo tutti i locali e le aree scoperte non pertinenziali di locali tassabili, a qualsiasi uso destinate purché suscettibili di produrre rifiuti.
Non sussistendo una Categoria tariffaria ad hocper gli esercizi agrituristici, il Concessionario ha correttamente applicato l’Imposta facendo analogico riferimento alla Categoria più affine, ovverosia gli alberghi con ristorante.