Nella Sentenza n. 1106/1/15 del 19 maggio 2015 della Ctr Bari, i Giudici hanno affermato che il Giudice tributario deve limitarsi a verificare la legittimità dell’operato dell’Ufficio tributario senza effettuare una diversa qualificazione della fattispecie sottoposta al suo esame, pena il vizio di ultrapetizione, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all’Amministrazione, mediante l’accoglimento della domanda basato su ragioni diverse da quelle addotte dal contribuente sulla scorta della pretesa azionata dall’Amministrazione. Ne deriva che è affetta da ultrapetizione la pronuncia che ha ritenuto applicabile una categoria Tarsu diversa da quella indicata nell’atto impositivo e da quella richiesta dal contribuente nel ricorso introduttivo, non trattandosi di una diversa quantificazione della pretesa, come nel caso di aumento dell’importo del tributo nell’ambito della stessa categoria di rifiuti.
Sentenza n. 1106-1-15 del 19 maggio 2015 della Ctr Bari




