Tarsu e rifiuti speciali: la Cassazione conferma l’onere di prova a carico del contribuente

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 22116 del 31 luglio 2025

Una Società aveva chiesto il rimborso della Tarsu pagata per l’anno 2012 sostenendo che parte dei locali non dovevano essere tassati perché destinati ad attività produttive che generavano rifiuti speciali smaltiti tramite ditte private.

La Commissione provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione regionale aveva confermato la decisione ritenendo che mancasse la prova effettiva dello smaltimento tramite ditte autorizzate e che la documentazione prodotta (registri di carico e scarico e Mud) non fosse sufficiente; inoltre non era stato dimostrato né l’uso delle aree come depositi di materie prime o merci né il diritto a riduzioni per la distanza dai punti di raccolta. La Società ha impugnato la decisione in Cassazione lamentando vizi di motivazione, errata valutazione delle prove, mancata considerazione di precedenti favorevoli e violazioni processuali.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso chiarendo che le esenzioni e riduzioni Tarsu previste dall’art. 62 del Dlgs. n. 507/1993 non operano automaticamente ma devono essere dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione e provate con documenti idonei, che i registri di carico e scarico e i Modelli unici di dichiarazione ambientale (Mud) non hanno valore di prova legale e non bastano a dimostrare lo smaltimento in proprio essendo necessari contratti e fatture delle ditte specializzate in applicazione dell’art. 2697 del Cc. sull’onere della prova, che il mero autosmaltimento non giustifica l’esenzione poiché l’esclusione riguarda solo le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali come stabilito dall’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, che ogni periodo d’imposta è autonomo e non può essere provato con elementi riferiti ad anni diversi, che la riduzione per distanza dai cassonetti va dimostrata dal contribuente con documentazione tecnica, che la motivazione dei Giudici di merito era adeguata e conforme all’art. 132 del Cpc. secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite e che la liquidazione delle spese era corretta.

In conclusione, i Giudici di legittimità hanno confermato che spetta al contribuente fornire prove puntuali e documentate per ottenere riduzioni o esenzioni dalla tassa sui rifiuti e hanno rigettato il ricorso.

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