Nella Sentenza n. 33425 del 27 dicembre 2018 della Corte di Cassazione, i rifiuti da imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni ai rifiuti urbani. Ciò non comporta però che tali categorie di rifiuti siano, di per sé, esenti dalla Tarsu, ma che ad esse si applichi la disciplina stabilita per i rifiuti speciali.
Nel caso poi di imballaggi secondari era previsto, dall’art. 21, comma 7, del “Decreto Ronchi”, l’esonero dalla privativa comunale qualora fosse provato l’avviamento al recupero, dovendo l’operatore comunque dimostrare l’effettivo e corretto avviamento al recupero, attraverso valida documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti
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