Nella Sentenza n. 5475 del 5 novembre 2014 del Consiglio di Stato, pubblicata oggi sul sito di Giustizia amministrativa, alcuni soggetti titolari di stabilimenti balneari, con ricorso proposto davanti al Tar invocavano l’annullamento di due Deliberazioni: una del Consiglio comunale (avente ad oggetto “Approvazione regolamento Tarsu” e di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso) e una della Giunta comunale (avente ad oggetto “Assoggettamento degli stabilimenti balneari ed analoghi complessi turistici alla 3ª categoria campeggi, complessi turistici e riduzione del 30%”). I Giudici osservano che la soluzione adottata dall’Amministrazione appellata è che in tema di Tarsu, l’art. 68 del Dlgs. n. 507/93, nel dettare i criteri ai quali i Comuni devono attenersi per l’applicazione della tassa e la determinazione delle tariffe e nell’indicare, a tal fine, le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, considera gli stabilimenti balneari in modo distinto ed autonomo rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili. Ne consegue che è legittima la determinazione, nel Regolamento comunale, di una tariffa differenziata e ridotta per detti stabilimenti rispetto a quella applicabile ad un bar-ristorante, senza che possa rilevare, in contrario, in assenza di qualunque previsione normativa al riguardo ed in considerazione del carattere eccezionale delle norme agevolative, l’esistenza di un collegamento funzionale tra i due esercizi, nel premiare l’indicazione offerta dagli odierni appellanti esclude l’individuazione in capo agli stessi di una posizione giuridica in concreto tutelabile. Considerato, infatti, che la richiesta avanzata dagli appellanti implica il riconoscimento da parte degli stessi della sottoponibilità degli stabilimenti balneari alla tassa in questione, non appare ravvisabile alcun interesse a contestare la scelta operata dall’amministrazione. Tanto in ragione, affermano i Giudici, non solo del principio di leale collaborazione che deve ispirare anche dalla parte del cittadino i rapporti con l’amministrazione, ma anche di quello di divieto di abuso del processo. Del resto sarebbe estremamente irragionevole consentire la contestazione giurisdizionale delle scelte dell’amministrazione da parte di chi quelle scelte ha contribuito ad orientare.




