Tarsu: variazioni intervenute successivamente alla presentazione della Dichiarazione originaria

Nell’Ordinanza n. 13486 del 18 maggio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Tarsu, con riguardo all’art. 62, comma 3, del Dlgs. n. 507/1993, la Tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Mentre le deroghe indicate al comma 2 della norma sopra citata e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. In tale materia, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Peraltro, la Suprema Corte precisa che il Dlgs. n. 507/1993, consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della Dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria Dichiarazione anno per anno. Posto però che ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele, oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l’inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall’art. 76 del Dlgs. n. 507/1994, comporta l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo. D’altro canto, la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la Denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa. Pertanto, la sanzione va applicata anche per gli anni successivi al primo, con riferimento ad ogni singolo anno di imposta, potendosi applicare per violazione della stessa indole riferite a periodi di imposta diversi, l’istituto della continuazione, ex art. 12, comma 5, del Dlgs. n. 472/1997.