Nella Sentenza n. 1713 del 29 gennaio 2016 della Corte di Cassazione, la controversia concerne l’impugnazione di un avviso d’accertamento per violazione ed irrogazione di sanzioni, per il tardivo versamento della Tassa di concessione governativa in materia di servizi telefonici cellulari e radiomobili, di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72.
La Società contribuente deduceva l’inesistenza di un termine per il pagamento della Tassa da parte dell’utente e comunque la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. La Suprema Corte afferma che, in tema di radiofonia mobile, il termine per il pagamento, da parte dell’utente, della Tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del Canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “Nota 1” all’art 21 della Tariffa allegata al Dpr. n. 641/72 tra il Tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, atteso che l’avverbio “congiuntamente”, utilizzato in tale Nota, non si riferisce solo alle modalità di versamento del Tributo, ma anche al termine di pagamento, determinato per relationem in rapporto a quello previsto per le singole bollette emesse dal gestore. Pertanto, non essendovi contestazione sul fatto che il pagamento della bolletta sia stato effettuato oltre il termine di scadenza, il ricorso deve essere accolto.




