La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4890 del 3 marzo 2014, ha osservato che l’art. 1 della Legge n. 296/06 ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dagli artt. 11 e 12, del Dlgs. n. 504/92 in materia di Ici, nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del Tributo. Le disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 296/06 si applicano anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o del ruolo e il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore della predetta Legge. Infatti l’art. l, comma 171, della Legge n. 296/06, dispone l’applicazione di tali modifiche ai rapporti d’imposta pendenti in tale momento, escludendo quindi dal suo ambito operativo solo quelli ormai “esauriti”.




