L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti alle Onlus, OdV e Aps, in merito all’applicazione del “Superbonus” ai sensi dell’art. 119, comma 10-bis, del Dl. n. 34/2020 (Legge n. 77/2020).
La norma citata stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (c.d. “Superbonus”).
I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di Interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili.
La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei Registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
In particolare, il citato comma 10-bis, nella versione attualmente vigente, stabilisce che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 120-sexiesdecies del Dlgs. n. 385/1993, per i soggetti di cui al comma 9, lett. d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle Categorie catastali ‘B/1’, ‘B/2’ e ‘D/4’, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
La norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali Enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro diurno integrato, Residenza sanitaria assistenziale, Poliambulatori, Servizi sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.
Tali soggetti pertanto, ai fini della fruizione del “Superbonus”, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi, atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.
L’ambito applicativo del “Superbonus” è stato oggetto di diversi chiarimenti con le Circolari 8 agosto 2020, n. 24/E, 22 dicembre 2020, n. 30/E, 23 giugno 2022, n. 23/E e 6 ottobre 2022, n. 33/E, oltre che con le Risoluzioni 28 settembre 2020, n. 60/E, 12 marzo 2021 n. 18/E e 15 febbraio 2022 n. 8/E.
Con la Circolare in commento – a cui si rinvia per tutti i dettagli – l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alle modalità applicative del citato comma 10-bis dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020, rinviando, per gli aspetti di carattere generale, ai Documenti di prassi sopra citati.
Per quanto riguarda invece le novità normative introdotte dalla Legge n. 197/2022 (“Legge di bilancio 2023”), le stesse saranno oggetto di chiarimenti con successivi Documenti di prassi.





