Nell’Ordinanza n. 21907 del 28 settembre 2017 della Corte di Cassazione, oggetto della controversia è l’occupazione da parte di una Società di suolo pubblico attraverso cavi e condutture utilizzati per il “Servizio di distribuzione del gas”. La ricorrente ha sostenuto come non sussistesse la soggettività passiva Tosap non essendo la stessa, né proprietaria degli impianti, né titolare della concessione, ma unicamente titolare di un diritto personale di godimento in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda.
La Suprema Corte rileva che il presupposto impositivo della Tosap è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del Dlgs. n. 507/93, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province,mentre sono irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all’occupazione, atteso che la Tassa colpisce anche le occupazioni senza titolo. Dunque, i Giudici di legittimità affermano che la soggettività passiva è da imputare solo ed esclusivamente alla Società in questione in quanto utilizzatrice del suolo attraverso i cavi, gli impianti e le condutture, nella veste di Azienda fornitrice di un servizio, anche se rivolto ad una pluralità di utenti. In sostanza, la titolarità delle infrastrutture in capo ad un diverso soggetto non esclude l’attualità dell’occupazione del suolo pubblico da parte di chi, mediante l’occupazione dell’area sulla quale insistono gli impianti, eserciti la propria attività d’impresa nel proprio esclusivo interesse economico. Nel caso di specie la Società, in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda, è il soggetto che occupa il suolo pubblico interessato dal passaggio delle condutture per il perseguimento di un proprio interesse lucrativo e, quindi, è correttamente individuata come soggetto passivo della Tosap.




