L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 7 del 17 gennaio 2020, è intervenuta di nuovo in merito alla certificazione dei corrispettivi delle attività spettacolistiche in risposta ad una Società che opera nel Settore sportivo, che si occupa dell’organizzazione di eventi sportivi.
Tale attività è ricompresa tra quelle elencate alla Tabella C allegata al Dpr. n. 633/1972 che, al punto n. 2, fa riferimento agli “spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono”, alle quali si applica il regime Iva previsto dall’art. 74-quater dello stesso Decreto.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto “con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla Legge n. 18/1983, e s.m.i.”.
I titoli di accesso emessi in modalità cartacea o elettronica rispondono alle specifiche del Dm. 6 giugno 2005, nonché dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008. I proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso sono soggetti a specifiche regole di certificazione disposte per le attività spettacolistiche dal citato art. 74-quater, nonché dal Dm. Finanze 13 luglio 2000.
La Società ha chiesto di conoscere se sia obbligata o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015.
L’Agenzia delle Entrate al riguardo ha ribadito che tra gli esoneri da tale obbligo non figurano i servizi erogati da tale Società. Tuttavia, come già chiarito con le Risposte nn. 506 e 535 del 10 e 20 dicembre 2019, “i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 del Dlgs. n. 127/2015, in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla Siae, in ossequio al Decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria. Resta invece l’obbligo dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale”.