L’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato-stampa 7 settembre 2017, ha chiarito, in risposta a chi aveva manifestato dubbi anche in tal senso, che la proroga al 28 settembre 2017 della Comunicazione dello “Spesometro 2017” vale evidentemente anche per i contribuenti che hanno aderito al regime opzionale per la trasmissione telematica dei dati delle fatture mediante lo “Sdi”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/15. Si rammenta, per completezza, che l’opzione ha effetto “dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio”.
Il vantaggio per coloro che hanno optato per l’invio telematico dei dati delle fatture è l’acquisizione dei dati in tempo reale da parte dell’Agenzia delle Entrate senza ulteriore reinvio.
Il Comunicato in oggetto fa seguito al precedente Comunicato-stampa n. 147 del 1° settembre 2017, con il quale il Mef ha anticipato il contenuto di apposito Dpcm., di prossima pubblicazione sulla G.U., con il quale verrà “ufficialmente” posticipato dal 16 al 28 settembre 2017 il termine per effettuare la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017.
Tale chiarimento è in linea con quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 marzo 2017 (vedi Entilocalinews n. 14 del 3 aprile 2017) che ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture ex art. 1, comma 3, del Dlgs. 127/15, con i termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui all’art. 21, del Dl. n. 78/10.
Si rammenta che gli Enti Locali sono interessati dall’adempimento in questione per le sole fatture di vendita analogiche (cartacee) e per le eventuali fatture di acquisto analogiche (cartacee) emesse da soggetti non residenti, purché riferite ad acquisti inerenti l’attività commerciale. Non rientrano infatti pacificamente nell’adempimento, né gli acquisti inerenti l’ambito istituzionale (sebbene la normativa sullo “split payment“ definisca “soggetti passivi” i committenti, ma soltanto perché versano l’Iva in luogo del fornitore), né le c.d. “autofatture” (termine nella fattispecie ormai “coniato” da oltre 2 anni più dalle Società informatiche che dagli studiosi della materia Iva, visto che tecnicamente si tratta di mere “annotazioni” e non di autofatture o fatture di vendita analogiche) registrate nelle vendite e derivanti dagli acquisti in “split payment“ operati in ambito commerciale.




