Trasporto scolastico: per la Corte Sicilia non sono applicabili i vincoli che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale

Trasporto scolastico: per la Corte Sicilia non sono applicabili i vincoli che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale

Nella Delibera n. 178 del 10 ottobre 2018 della Corte dei conti Sicilia, viene chiesto un parere sull’interpretazione del disposto dell’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 63/17, a mente del quale gli Enti Locali “assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli Enti Territoriali interessati”.

La Sezione afferma che il servizio di trasporto scolastico non è ricompreso tra le categorie dei servizi pubblici. Quindi, non possono reputarsi immediatamente applicabili i vincoli normativi e finanziari che caratterizzano i servizi pubblici a domanda individuale, espressamente individuati dal Dm. n. 131/83.

Tuttavia, giova tenere conto nell’individuazione delle modalità di organizzazione e di erogazione del servizio sia dei vincoli generali che presiedono la materia, sia delle previsioni specifiche contenute in seno alla norma in esame. La Sezione pone in evidenza quanto sancito in linea generale dall’art. 117, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, in forza del quale “Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l’equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l’entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;
d) l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato”.

Inoltre, l’art. 5, comma 2, del Dlgs. n. 63/17 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria, richiedendo che il servizio di trasporto vada realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti Territoriali e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. Quindi, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente Locale, la disposizione non consente l’erogazione gratuita del servizio de quo, che andrebbe debitamente motivata e dovrebbe avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria, ma che va comunque ricondotta nei limiti fissati dai parametri normativi del Dlgs. n. 267/00, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione di una quota di partecipazione diretta, che dunque presuppone un versamento, anche graduato, da parte degli utenti.


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