Corte di Cassazione, Sentenza n. 21545 del 18 settembre 2017
Nella fattispecie in esame, la questione controversa riguarda la debenza del Canone di locazione o di concessione dei mezzi pubblicitari, previsto dall’art. 9, comma 7, del Dlgs. n. 507/93, che non esclude il pagamento dell’Imposta di pubblicità e della Tosap.
Il cumulo vale anche per i Canoni previsti dagli artt. 62 e 63, del Dlgs. n. 446/97 (Cimp, Cosap), che i Comuni possono istituire in alternativa all’Imposta di pubblicità o alla Tosap. In particolare, atteso che il Canone concessorio per gli impianti pubblicitari, previsto dal Dlgs. n. 507/93, non deve essere confuso con il Canone per l’installazione degli impianti pubblicitari (Cimp), alternativo all’Imposta sulla pubblicità (Icp), Canone e Cimp sono cumulabili.
Dunque, la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i Tributi alternativi Icp/Cimp, da un lato, e i prelievi Tosap/Cosap, dall’altro. Del resto, la disciplina legislativa, nell’ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari, espressamente non esclude che la Tosap o il Cosap si cumulino con l’Imposta sulla pubblicità, e prevede anzi che la tariffa del Cimp sia comprensiva della Tosap o del Cosap.
Inoltre, i Giudici di legittimità si esprimono sulla giurisdizione dei prelievi, che va attribuita alle Commissioni tributarie per l’Icp, la Tosap e il Cimp, mentre il Cosap e gli altri Canoni concessori non tributari (come quello previsto per gli impianti pubblicitari) rientrano nella giurisdizione ordinaria.




