Ufficio staff: il punto della Corte sulla costituzione di contratti a tempo determinato

La Corte dei conti Marche, con la Delibera n. 67 del 21 ottobre 2014, analizza la corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica (Uffici di staff). In particolare, il Sindaco chiede in ordine alla possibilità di escludere i contratti di cui all’art. 90 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) dal termine massimo di 36 mesi di previsto dall’art. 4, comma 5-bis del Dlgs. n. 368/01 e di ricondurli alla durata del mandato elettorale del Sindaco. La Sezione ritiene che il contratto a tempo determinato del personale di staff abbia, quale unico limite temporale, la durata del mandato dell’Organo politico a supporto del quale è addetto. Le conclusioni di questo Collegio sono coerenti con quanto già affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la Delibera n. 181/08 con la quale è stato affermato, sia pure con riferimento al testo dall’art. 36, comma 3, del Tupi così come modificato dall’art. 49, comma 3 della Legge n. 133/08, che il particolare contratto a tempo determinato disciplinato dall’art. 90 del Tuel debba essere escluso dall’applicazione del termine massimo di durata triennale.