La Corte dei conti Marche, con la Delibera n. 67 del 21 ottobre 2014, analizza la corretta interpretazione della normativa in materia di costituzione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale addetto agli Uffici di supporto agli Organi di direzione politica (Uffici di staff). In particolare, il Sindaco chiede in ordine alla possibilità di escludere i contratti di cui all’art. 90 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) dal termine massimo di 36 mesi di previsto dall’art. 4, comma 5-bis del Dlgs. n. 368/01 e di ricondurli alla durata del mandato elettorale del Sindaco. La Sezione ritiene che il contratto a tempo determinato del personale di staff abbia, quale unico limite temporale, la durata del mandato dell’Organo politico a supporto del quale è addetto. Le conclusioni di questo Collegio sono coerenti con quanto già affermato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la Delibera n. 181/08 con la quale è stato affermato, sia pure con riferimento al testo dall’art. 36, comma 3, del Tupi così come modificato dall’art. 49, comma 3 della Legge n. 133/08, che il particolare contratto a tempo determinato disciplinato dall’art. 90 del Tuel debba essere escluso dall’applicazione del termine massimo di durata triennale.