Delibera n. 525 del 20 novembre 2024
Nella fattispecie in esame, viene chiesto di valutare se il provvedimento di aggiudicazione della gara sia legittimo, a seguito delle contestazioni mosse dall’operatore economico classificato al secondo posto. Le contestazioni riguardano diversi aspetti: l’attribuzione di punteggi per la qualità della struttura tecnico-organizzativa basata su una lettera di intenti anziché su un contratto di avvalimento, la validità della polizza assicurativa presentata dall’aggiudicatario e firmata da un soggetto senza indicazione dei poteri di firma, il superamento del limite di pagine e la violazione dei criteri redazionali nell’offerta tecnica, l’attribuzione di punteggi per un servizio di progettazione non validato alla data di presentazione dell’offerta e una presunta errata valutazione della maggiore esperienza del professionista indicato dall’istante rispetto a quello dell’aggiudicatario. L’Autorità è chiamata a verificare se i criteri e le procedure adottati siano conformi alla normativa e ai principi di trasparenza, proporzionalità e correttezza. L’Anac chiarisce che l’avvalimento, sia puro sia premiale, serve a integrare risorse o mezzi mancanti al concorrente. Tuttavia, se la lex specialis di gara non obbliga all’uso esclusivo di personale dipendente e il concorrente sceglie di avvalersi di un consulente esterno, non è necessario un contratto di avvalimento premiale, ma è sufficiente una dichiarazione di impegno del professionista a collaborare per tutta la durata dell’appalto in caso di aggiudicazione. Inoltre, la violazione delle dimensioni del carattere in alcune tabelle dell’offerta tecnica non incide sulla valutabilità dell’offerta, a meno che la lex specialis preveda espressamente il contrario, e purché siano rispettati il numero massimo di pagine e i principi di par condicio. Infine, per i servizi di progettazione espletati prima della pubblicazione del bando, l’Autorità sottolinea che la validazione del progetto esecutivo non è obbligatoria se non specificato negli atti di gara, e la valutazione è basata sui documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Questo approccio mira ad ampliare la partecipazione alla gara, nel rispetto delle linee guida e dei principi applicabili.






