Delibera n. 32 del 5 febbraio 2025
Nella fattispecie in esame, la contestazione riguarda l’assegnazione di un appalto, ritenuta irregolare perché non sarebbero state rispettate alcune norme del “Codice degli Appalti”. In particolare, l’istante segnala che non è stata verificata la differenza tra il Contratto collettivo nazionale del lavoro scelto dall’Impresa vincitrice e quello indicato nei Documenti di gara, con una variazione salariale stimata intorno al 25%. Secondo chi solleva la questione, l’Amministrazione avrebbe dovuto confrontare gli aspetti economici dei 2 Contratti, come suggerito dalle Linee-guida di riferimento, per valutare se l’Offerta fosse realmente sostenibile. Inoltre, viene sottolineata una contraddizione nella decisione dell’Amministrazione che, pur riconoscendo che l’Impresa aggiudicataria non rientra tra quelle che normalmente applicano il Contratto collettivo adottato, ha comunque accettato che lo utilizzasse. Questo potrebbe avere conseguenze sulla validità dell’assegnazione. In sintesi, l’istante chiede di verificare se la procedura sia stata condotta correttamente, considerando la giusta applicazione del Contratto collettivo previsto, la sostenibilità dell’offerta, e la coerenza delle scelte dell’Amministrazione.
L’Anac ricorda che la normativa prevede che il valore totale della retribuzione fissa annua, comprensiva di stipendio base, indennità varie e mensilità aggiuntive, indicato dall’Impresa vincitrice, non deve essere inferiore a quello stabilito dal Contratto collettivo previsto nei documenti di gara.







