Nella Sentenza n. 697 del 16 marzo 2021 del Tar Salerno, i Giudici rilevano che l’art. 97, comma 5, del Dlgs. n. 50/2016 affida la gestione del subprocedimento di anomalia alla Stazione appaltante, senza ulteriori specificazioni. L’art. 31 del Dlgs. n. 50/2016, oltre a indicare alcuni specifici compiti del Rup, delinea la sua competenza in termini residuali precisando che “quest’ultimo, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”. Tra i compiti espressamente attribuiti alla Commissione giudicatrice di cui all’art.
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