Tar Puglia, Sentenza n. 986 del 18 settembre 2024
Nella fattispecie in esame, la questione centrale riguarda la possibilità di stimare diversamente i costi della manodopera durante la verifica dell’anomalia dell’offerta. Secondo la giurisprudenza consolidata, la verifica dell’anomalia ha lo scopo di accertare l’affidabilità e la serietà dell’offerta, basandosi su una valutazione tecnica discrezionale della Stazione appaltante. Questo processo non può essere contestato in sede giurisdizionale, a meno che non ci siano errori evidenti o irragionevoli che rendano l’offerta inaffidabile. È ammissibile modificare le giustificazioni dei costi, compresi quelli della manodopera, sia per correggere errori di calcolo sia per tenere conto di fatti sopravvenuti, purché non si modifichi l’importo totale dell’offerta, rispettando così il Principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L’art. 95 del Dlgs. n. 50/2016 richiede agli Operatori economici di indicare esplicitamente i costi della manodopera nell’offerta economica, affinché la Stazione appaltante possa verificare che questi costi non siano inferiori ai minimi salariali previsti. Tuttavia, la norma non impedisce che, durante la verifica dell’anomalia, tali costi possano essere rivalutati o modificati, purché ciò non sia fatto per aggirare le regole di gara o violare la par condicio, e a condizione che l’offerta risulti comunque congrua e attendibile.