Tar Emilia Romagna, Sentenza n. 583 del 3 settembre 2024
Nella Sentenza in epigrafe indicata, la questione controversa riguarda la verifica di assoggettabilità alla “Valutazione di impatto ambientale” (“Via”). Questo procedimento rappresenta una fase di valutazione preliminare indipendente, che non deve essere necessariamente considerata come un passaggio obbligatorio prima della vera e propria “Via”. I Giudici rilevano che il termine quinquennale di validità della “Via”, previsto dalla normativa precedente, non si applica alle decisioni di screening ambientale prese durante l’applicazione di quella normativa. Ciò perché, da un lato, la norma non lo prevedeva espressamente e, dall’altro, la Direttiva 92/2011/UE non impone agli Stati membri di stabilire un termine di scadenza per l’efficacia della valutazione di incidenza ambientale. Come già chiarito dalla giurisprudenza consolidata, la verifica di assoggettabilità a “Via” (il cosiddetto “screening”) è un procedimento preliminare e autonomo, che non è necessariamente un passaggio obbligatorio per la “Via” vera e propria. Entrambi i procedimenti riguardano lo stesso oggetto, ovvero ”impatto ambientale”, inteso come alterazione qualitativa e/o quantitativa dell’ambiente, che può essere diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa, ma si differenziano per il livello di approfondimento richiesto. A differenza della “Via”, la verifica di assoggettabilità si basa su una valutazione puramente tecnica e discrezionale, volta a determinare la presenza e l’entità di impatti ambientali, senza la necessità di confrontare interessi diversi, operazione che invece è richiesta nella procedura più approfondita della “Via”, quando viene riscontrato un impatto ambientale significativo. Questa distinzione non è solo formale, ma riguarda la natura del potere esercitato, che è tecnico e non politico-amministrativo. Dunque, per concludere, la verifica di assoggettabilità a “Valutazione di impatto ambientale”, nota come screening, è una procedura preliminare indipendente e non obbligatoriamente preliminare rispetto alla “Via”.