Case da gioco: le norme che regolano la determinazione dei compensi per i dipendenti

Nella Delibera n. 31 del 21 marzo 2017 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 40, comma 3-quinques, del Dlgs. n. 165/01, in materia di risorse destinate al finanziamento della Contrattazione integrativa. In particolare, viene chiesto “le risorse aventi una specifica destinazione per disposizione di legge, o in virtù di altra fonte normativa o amministrativa, quali i compensi per i dipendenti addetti alle ‘Case da gioco’, in quanto somme non discrezionalmente determinate dall’Amministrazione, possono essere stanziate nel ‘Fondo del salario accessorio’ anche quando è stato violato il Patto di stabilità?”.

La parte della norma che interessa il caso di specie è quella in cui condiziona la possibilità per gli Enti Locali di destinare risorse aggiuntive alla Contrattazione integrativa al “rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa”. Infatti, la Sezione chiarisce che non rientrano tra le risorse aggiuntive:

–          le risorse previste e destinate alla Contrattazione integrativa direttamente da specifiche disposizioni di legge, senza che al riguardo siano lasciati margini di discrezionalità alle singole Amministrazioni. Costituiscono un chiaro esempio di tale tipologia le somme derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della Legge n. 449/97 in materia di contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni, stipulati da Pubbliche Amministrazioni per favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e realizzare maggiori economie e una migliore qualità dei servizi prestati;

–          le quote di specifici incrementi di entrata o risparmi di spesa che disposizioni di legge (ovvero, fonti normative di rango primario) prevedono come utilizzabili per il pagamento di corrispettivi o compensi incentivanti al personale, salvo poi rimettere ai Regolamenti delle singole Amministrazioni (fonti normative di rango secondario) la definizione della misura e dei criteri con cui procedere in tal senso. Ricadono senz’altro in questa casistica le risorse che finanziano i compensi per l’aAvocatura interna, per la progettazione di opere pubbliche da parte di personale interno, nonché l’incentivazione del personale addetto all’attività di controllo e recupero dell’Ici;

–          le risorse destinate al trattamento accessorio del personale direttamente dalla Contrattazione collettiva nazionale di Comparto, nel rispetto delle cui previsioni deve svolgersi come noto la Contrattazione decentrata a livello di Amministrazione.

Pertanto, data la carenza informativa, per quanto concerne la riconducibilità delle somme destinate al trattamento accessorio dei dipendenti comunali della Casa da gioco alla nozione di “risorse aggiuntive” cui si riferisce l’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01, l’Ente in questione dovrà attenersi ai criteri generali delineati nella Delibera in questione, salva la necessità di far riferimento ai pareri di competenza dell’Aran ove assuma rilievo a tal fine l’interpretazione di disposizioni o clausole della Contrattazione collettiva nazionale o integrativa.

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