Elenco dei soggetti aggregatori: entro il 15 settembre 2017 occorre inviare la domanda di iscrizione o riconferma

Si avvicina la prima scadenza dell’Elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, secondo periodo, del Dl. n. 66/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/14 (c.d. “Decreto Irpef”).

Il 30 settembre 2017 sarà infatti rinnovato per la prima volta l’Elenco, che come stabilito dal Dpcm. 11 novembre 2014, ha durata triennale.

I soggetti interessati a mantenere la propria iscrizione o coloro che intendano iscriversi per la prima volta dovranno inviare, entro il 15 settembre 2017, la propria istanza all’Anac, Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti, secondo le modalità operative dettate dalla Determinazione Anac n. 2/15.

A renderlo noto è il Presidente della stessa Autorità, Raffaele Cantone, che ha diramato uno specifico Comunicato il 2 agosto 2017.

Ricordiamo che i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti aggregatori sono stati individuati dall’art. 2, comma 1, del citato Dpcm. 11 novembre 2014.

La richiesta può essere effettuata da:

  1. Città metropolitane;
  2. Province;
  3. Associazioni, Unioni e Consorzi di Enti Locali, compresi gli accordi tra gli stessi Comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del Dlgs. n. 267/00.

Per entrare a far parte dell’Elenco questi soggetti devono – nei 3 anni solari precedenti la richiesta – aver pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate all’acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200 milioni di Euro nel triennio e comunque con un valore minimo di 50 milioni per ciascun anno.