Ici: per l’esenzione prevale la destinazione

Nella Sentenza n. 20516 del 12 ottobre 2016 della Corte di Cassazione, la controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini Ici per l’anno 2003 in relazione al quale veniva escluso il diritto all’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, per la mancata utilizzazione nell’annualità indicata di un immobile appartenente all’Ente religioso, il quale, opponendosi, eccepiva che l’esenzione spettasse anche in difetto di un effettivo utilizzo del bene.

La Suprema Corte rileva che l’esenzione dell’Ici, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 504/92, spetta anche nel caso in cui la relazione tra l’immobile ed il soggetto passivo del Tributo sia di detenzione e non di possesso, con la conseguenza che il soggetto no profit ha diritto all’esenzione prevista dall’articolo richiamato anche se il terreno non è stato effettivamente utilizzato (perché nella specie inagibile), purché sia stato nella sua disponibilità. Inoltre, i Giudici di legittimità aggiungono che, a seguito di una lettura integrata dell’art. 7, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 504/92, si può affermare che l’esenzione non spetta qualora l’immobile perda il carattere di strumentalità all’esercizio delle attività considerate oppure esca dalla sfera di disponibilità del soggetto non profit. Dunque, è su questa base che la Suprema Corte afferma che, ai fini dell’esenzione, debba (comunque) prevalere la destinazione, restando irrilevante l’eventuale impossibilità temporanea di utilizzo effettivo.