Nella Delibera n. 161 dell’11 dicembre 2017 della Corte dei conti Puglia, viene chiesto un parere riguardante la possibilità di riconoscere all’Organo di revisione la maggiorazione del compenso richiesta e prevista all’art. 1, lett. a) e b) del Dm. 20 maggio 2005, relativamente agli anni 2016 e 2017. La Sezione rileva che il Decreto citato fissa con molta chiarezza i requisiti necessari per l’applicazione della maggiorazione, che prevede un limite massimo del 10 %.
Inoltre, la Sezione pone in evidenza che spetta all’Amministrazione verificare la sussistenza delle condizioni fissate dal Dm. 20 maggio 2005 per l’applicazione della maggiorazione e la determinazione dell’entità della maggiorazione fino al 10%.
Infine, l’art. 1, ai commi 2 e 3, del Dm. 20 maggio 2005 prevede che le maggiorazioni previste alle lett. a) e b) siano cumulabili, che l’eventuale adeguamento del compenso debba essere deliberato dal Consiglio dell’Ente, e che esso non ha effetto retroattivo.