Nella Sentenza n. 217 del 1° marzo 2016 del Tar Umbria, Sezione Prima, la controversia riguarda la legittimità della procedura aperta indetta da un Comune per l’affidamento del “Servizio di assistenza domiciliare e di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica” per la durata di 18 mesi, aggiudicata a titolo definitivo ad una Cooperativa. Nello specifico, è stato richiesto l’annullamento dell’intera procedura di gara deducendo la violazione dell’art. 53 del Dlgs. n. 165/01, contestando il fatto che un membro esterno della Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del Dlgs. n. 163/06, non era stato preventivamente autorizzato all’assunzione dell’incarico da
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