Nella Delibera n. 8 del 4 agosto 2016, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, ha verificato, con riferimento al quadriennio 2012-2015, l’effettiva estensione del ricorso agli strumenti della sponsorizzazione e della finanza di progetto (project financing) nell’ambito delle iniziative di “partenariato pubblico-privato” finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali, vagliando l’efficacia degli interventi e individuando le specifiche cause che hanno reso poco praticabili gli stessi interventi nell’esperienza applicativa.
L’esame della normativa, sia legislativa che regolamentare, anche sotto il profilo fiscale, nonché delle pattuizioni contrattuali, ha consentito di rilevare alcune criticità, ricollegabili alla disciplina estremamente smilza degli impegni negoziali assunti dallo sponsor. A tale ultimo proposito, il rischio che si è evidenziato è quello che si affermino forme surrettizie di privatizzazione del patrimonio culturale, così inibendo lo sviluppo di un autentico mecenatismo culturale in Italia. Sul piano delle esperienze applicative, è stato sottolineato lo scarso numero di interventi di sponsorizzazione realizzati o in corso di realizzazione, per una media di circa 5 interventi annui, con una ripartizione territoriale che vede assenti le Regioni del Sud-Italia.
Inoltre, nella maggior parte dei casi, si è trattato, di interventi di modesto importo e riguardanti beni culturali di rilevanza localistica. Ciò desta viva perplessità, proprio in considerazione del fatto che le note restrizioni delle risorse pubbliche, nell’attuale contingenza finanziaria, dovrebbero incentivare, da parte dei responsabili del Settore dei beni culturali, il ricorso alle sponsorizzazioni, in quanto potenzialmente vantaggiose sul piano economico in relazione alle finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. L’indagine ha evidenziato altresì come non vi sia stata alcuna esperienza applicativa di finanza di progetto (project financing), rilevando che l’insuccesso di tale modello di “partenariato pubblico-privato” nel campo della valorizzazione del patrimonio storico-artistico è ascrivibile, in massima parte, ad incertezze sul piano della regolamentazione.




