Nella Sentenza n. 4630 del 4 novembre 2016 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che, nelle gare pubbliche, il limite di operatività dell’istituto dell’avvalimento è dato dal fatto che la messa a disposizione del requisito mancante non deve risolversi nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, ma è invece necessario che dal contratto di avvalimento risulti un impegno chiaro e concreto dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di garanzia.
Nel caso di specie, l’impegno dell’impresa ausiliaria, in quanto condizionato e meramente eventuale, è equivoco e non attuale, rendendo l’avvalimento inidoneo a determinare il prestito del requisito mancante dell’impresa concorrente, con conseguente sua doverosa esclusione dalla procedura di gara.







