Dirigenti pubblici: in caso di immotivato mancato incarico deve essere dimostrato in concreto il danno alla professionalità

 

Nella Sentenza n. 12678 del 20 giugno 2016 della Corte di Cassazione, un dipendente pubblico con qualifica di Dirigente reclamava la sussistenza di un danno alla professionalità, determinato dalla forzata inattività cui era stato obbligato da parte dell’Ente comunale di appartenenza che, pur in presenza di incarichi di natura dirigenziale ipoteticamente disponibili, non ne aveva conferito alcuno al dipendente in questione. La Suprema Corte rileva che l’art. 19, comma 10, del Dlgs. 165/01 prevede il diritto del Dirigente, al quale non sia stata assegnata la titolarità di un ufficio dirigenziale, di svolgere, su richiesta degli Organi di vertice delle amministrazioni, funzioni ispettive, di consulenza, di studio, ricerca o altri incarichi comunque compatibili con il proprio incarico. Dunque, secondo i Giudici di legittimità, “nella nuova disciplina della dirigenza pubblica, pur non essendo configurabile un diritto soggettivo a conservare, ovvero ad ottenere, un determinato incarico di funzione dirigenziale, nondimeno l’Amministrazione non può, a suo insindacabile arbitrio, affidare o non affidare incarichi dirigenziali (in prima battuta ovvero una volta che siano venuti a scadenza) e lasciare immotivatamente ed ingiustificatamente, il Dirigente pubblico senza incarico e senza compiti di natura dirigenziale”.

Tuttavia, con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale alla professionalità, la Cassazione conferma quanto sancito dalla Corte di Appello, la quale aveva affermato che l’appellato non aveva offerto alcun concreto elemento dal quale desumere, anche con il ricorso alle presunzioni, che si fosse realizzato un depauperamento del suo patrimonio di conoscenze, abilità ed esperienze, ovvero una effettiva mortificazione di specifiche aspettative di progressione in carriera, che nemmeno erano state indicate. Pertanto, secondo la Cassazione, è giuridicamente infondata la tesi secondo cui dal solo mero decorso del tempo di forzata inattività possa desumersi la sussistenza del danno alla professionalità, in quanto il danno alla professionalità deve essere oggetto di specifiche allegazioni da parte del lavoratore.