Tari: variazioni tariffarie retroattive ammesse solo in caso di accertato squilibrio

Nella Delibera n. 110 del 9 giugno 2017 della Corte dei conti Piemonte, un Comune chiede se è possibile deliberare una variazione delle tariffe Tari dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l’approvazione dei bilanci di previsione.

La Sezione chiarisce che nessuna variazione a tariffarie ed aliquote tributarie può essere varata oltre i termini di cui all’art. 169 della Legge n. 296/06 se non espressamente consentita per legge. La disciplina della Tari rimette alla potestà dell’Ente Locale la determinazione della tariffa, ma circoscrive tale potere entro un margine di tempo ben definito, costituito dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Inoltre, la Sezione pone in evidenza il fatto che la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (31 luglio), è riservata alla sola ipotesi di accertato squilibrio (art. 193, comma 3, del Dlgs. n. 267/00).